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La furia dirompente del movimento illuministico, che nel XVIII secolo travolse ogni branca del sapere, non risparmiò nemmeno il mondo del diritto: il complesso di principi e postulati definito “Illuminismo giuridico” lasciò, infatti, una traccia indelebile e duratura nella tradizione giuridica di droit civil.
Tale fenomeno ebbe dimensioni sovranazionali, espandendosi a macchia d’olio in tutta Europa, ed assumendo connotati e sfaccettature differenti nelle varie aree geografiche e politiche interessate. Ciò nonostante, è comunque possibile fissare alcuni punti fondamentali del pensiero giuridico illuminista che, trascendendo le barriere statuali, rappresentano il cuore del movimento.
Il primo punto è il postulato giusnaturalistico, su cui getta le basi l’intera teoria illuministica del diritto: secondo tale concezione vi è un ordine immutabile ed universale che trascende i singoli ordinamenti positivi, l’ordine naturale. Il movimento illuminista propone allora un “ritorno alla natura”, inteso quale ritorno ai principi di ragione, liberi da ogni vincolo di autorità, ed alla legge quale espressione suprema di ragione.
Il secondo punto essenziale, soltanto in apparenza in contrasto con il primo, è la spinta positivistica: il diritto positivo, cioè il concreto atteggiarsi del diritto nel tempo e nello spazio, deve tendere a realizzare, in una dimensione storica e materiale, quei principi immanenti ed universali che compongono il diritto naturale; lo Stato ha il compito di fissare in leggi supreme i diritti fondamentali dell’individuo, e di imporne l’osservanza.
Altro punto cardine della filosofia giuridica dei “lumi” è costituito dall’imprescindibile esigenza della certezza del diritto, intesa come rigida sottoposizione alla legge non solo di tutti i cittadini, ma anche del giudice, dello stesso Sovrano e dei relativi atti. È qui che nasce la moderna concezione dello “Stato di diritto”.
Come corollario al principio appena espresso, troviamo un altro tema centrale: la necessità di arginare l’arbitrio del giudice in sede di applicazione della legge impone di concepire l’interpretazione come un’attività meramente dichiarativa; affinché ciò sia possibile, del resto, occorre che le stesse leggi siano chiare, semplici e non suscettibili di generare dubbio.
La Francia, come ben sappiamo, dette un apporto fondamentale alla cultura illuministica del Settecento, tanto da essere tradizionalmente considerata la culla dell’Illuminismo europeo.
Alcuni fra i più importanti pensatori del periodo formularono e misero a punto teorie innovative dotate di una spinta eversiva e rivoluzionaria potentissima, in grado di giocare un ruolo essenziale negli accadimenti storici che stravolsero, fino a distruggerlo, l’ormai obsoleto assetto giuspolitico d’Ancien Régime, sostituendo ad esso un ordine nuovo: lo Stato moderno e liberale, dove il carattere fondante è costituito senz’altro dalla libertà del cittadino nei confronti dello Stato. Quale strumento di garanzia del libero esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo, l’ulteriore esito della Rivoluzione sarà la Codificazione.
All’origine di tutte le teorizzazioni illuministiche sta la grande opera di Montesquieu, L’esprit des lois, che riorganizza tutto il sapere giuspolitico del tempo, analizzando i diversi sistemi giuridici esistenti. L’innovazione di Montesquieu consiste nel considerare una serie di variabili empirico-naturalistiche - forma di governo, situazione sociale, geografica, storica, ecc.- dalle quali dipendono necessariamente le leggi positive: lo “spirito” delle leggi è, appunto, l’insieme delle relazioni fra leggi e variabili.
Svolta questa analisi, Montesquieu consegna alla storia una teoria che verrà posta a base di tutti i moderni ordinamenti: la teoria della separazione dei poteri. Al fine di evitare che lo Stato abusi dei propri poteri sconfinando nelle tre degenerazioni tipiche, tirannia, arbitrio, oppressione, tali poteri, che sono tre e tre soltanto -legislativo, esecutivo e giudiziario- devono restare separati, ed essere affidati alla cura di organi differenti, così che ognuno funga da argine nei confronti degli altri due. Solo all’interno di uno Stato moderato, infatti, e al di là di ogni variabile, può trovare piena realizzazione la libertà politica dei cittadini.
Le teorie di Voltaire, dotate di incredibile forza persuasiva, esercitarono, forse, l’influenza più profonda sul pensiero giuspolitico precedente alla rivoluzione. Voltaire svolge una critica molto aspra nei confronti dell’ordinamento giuridico esistente, che costringe i Francesi a districarsi in un marasma di leggi sovrabbondanti, confusionali, ambigue e, soprattutto, contraddittorie. A questo frammentato ed immorale particolarismo, Voltaire oppone la concezione, tipicamente giusrazionalistica, della giustizia naturale, autoevidente e, soprattutto, valida per tutti gli uomini. La carica sarcastica e prepotentemente sovversiva di Voltaire può essere efficacemente riassunta nel famoso monito che rivolse all’Europa: “Volete avere delle buone leggi? Bruciate le vostre e fatene di nuove.”
Rousseau, infine, esercitò un eccezionale influsso sul pensiero rivoluzionario, soprattutto evidente nella fase più accentuatamente democratica della Rivoluzione; intrisi delle sue teorie sono, infatti, molti articoli della Dichiarazione dei diritti dell’89. a Rousseau si deve la formulazione di taluni postulati che diverranno poi dei dogmi centrali su cui poggiano le basi le odierne democrazie: l’idea della sovranità popolare, l’idea dell’assoluta predominanza del potere legislativo sugli altri due, la concezione democratica della legge, intesa come “espressione della volontà generale”.
Sia Voltaire che Rousseau, infine, avvertirono l’esigenza di creare un codice di leggi fisse, immutabili e semplici, che, divenendo strumento di libertà ed uguaglianza, sostituisse l’intera tradizione giuridica, satura di oltre 15 secoli di storia. Se il frutto più acerbo dell’Illuminismo fu, infatti, la Rivoluzione del 1789, quello più maturo fu, per contro, la Codificazione, ma affinché esso potesse germogliare si dovette attendere la restaurazione di un clima politico più disteso, nonché l’avvento di uno statista d’eccezione quale Napoleone Bonaparte. Questo, però, è già un altro capitolo di storia.
| Sara Rizzon |