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Nei mesi passati l'argomento fecondazione artificiale è stato da noi ampiamente discusso. Ho avuto modo, a più riprese, di pronunciarmi sulla legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, manifestando un giudizio complessivamente negativo.
Il 12 giugno, mentre mi recherò alle urne per esprimere il mio voto, lo farò con una punta di disillusione: anche se venisse raggiunto il quorum necessario per la validità del referendum , e il fronte del sì avesse la meglio su taluno dei quattro quesiti, continuerei a pensare che questa legge andrebbe riscritta. A mio avviso, infatti, l'abrogazione parziale cui, in questo modo, andrebbe incontro il testo legislativo, non sarebbe sufficiente a trasformare una ‘cattiva' legge in una legge soddisfacente ed esaustiva: al di là dei quesiti referendari permarrebbero ancora forti contraddizioni, tali da rendere la normativa incoerente ed incompleta.
La prima contraddizione riguarda un punto di cruciale e decisiva importanza: se, da un lato, la legge si dichiara, strenuamente e palesemente, a favore della vita e della tutela del concepito, essa omette di pronunciarsi circa la futura sorte dei 31 mila embrioni crioconservati nei centri di medicina della riproduzione italiani. È possibile dimenticarsene? A quale destino andranno incontro? Rinchiusi nei freezer sono destinati, prima o poi, a morire. Non sarebbe più opportuno utilizzarli per scopi di ricerca? Le cellule staminali di origine embrionale, per la loro incredibile versatilità, costituiscono uno dei filoni di sperimentazione più promettenti per la cura di malattie degenerative come il Parkinson o l'Alzheimer. La legge, a questo riguardo, nulla dice. E certo, nulla potrà fare lo stesso referendum per queste migliaia di embrioni già congelati.
La seconda considerazione, poi, è di ordine generale e sta, per così dire, in limine rispetto a tutte le problematiche legate alla fecondazione artificiale: già dal titolo della legge (che recita: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita ), e poi dal suo tenore complessivo, si evince che le tecniche di riproduzione artificiale sono considerate dal legislatore come aventi finalità curative e terapeutiche, atte a rimuovere le cause di sterilità ed infertilità. Partendo da tale presupposto, e considerando anche la copertura costituzionale di cui gode il diritto alla salute, ex art. 32 Cost., mi domando perché non sia stato garantito l'accesso alle tecniche in esame a chiunque ne avesse bisogno, rendendole pubbliche e a rimborso, invece di consentirne la pratica soltanto a pagamento, e con costi mediamente elevati. La possibilità di ricorrere a questo tipo di assistenza medico-scientifica resta così preclusa ai soggetti economicamente più deboli, non in grado di sobbarcarsi tali spese. Questa è una prima, pur velata e indiretta, discriminazione.
L'ultima considerazione ha carattere strettamente giuridico. La legge in esame, referendum a parte, presta il fianco a seri dubbi di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di uguaglianza, formale e sostanziale, fra tutti i cittadini davanti alla legge.
L'art. 8 della l. 40/2004 stabilisce, infatti, che lo status di figlio, naturale o legittimo, viene automaticamente acquistato al momento della nascita, senza bisogno di riconoscimenti o presunzioni, proprio perché, in questo caso, si ha la certezza biologica della maternità e paternità dei soggetti coinvolti. Quando il concepimento avviene in modo naturale, invece, questa certezza assoluta manca: mentre per i genitori coniugati scatta, allora, la presunzione di maternità e paternità in costanza di matrimonio, per i figli naturali è necessario un atto unilaterale e volontario, non solo da parte del padre, ma anche da parte della madre, affinché essi siano riconosciuti.
Sarebbe così possibile configurare due diversi sistemi di riconoscimento del figlio naturale, contemporaneamente vigenti nel nostro ordinamento: quello per i nati da procreazione artificiale (automatico), e quello per i figli di genitori sani (per atto volontario).
Sbaglia chi pensa che si tratti soltanto di una pura e semplice sottigliezza formale, priva di pratiche conseguenze. Fin tanto che il concepimento avviene naturalmente, sia il padre che la madre, possono rifiutarsi riconoscere il proprio figlio naturale, e restare nell'anonimato, facilitando così le pratiche per l'adozione. Come si è visto, questo non può accadere se si ricorre alle tecniche di procreazione assistita: il nascituro qui è al riparo dal rischio di non acquistare lo status di figlio naturale. La discriminazione insita in questo diverso trattamento è evidente.
È difficile trovare un'adeguata soluzione a questo grattacapo giuridico; eppure esso, prossimamente, dovrà essere risolto, magari attraverso una riforma delle norme del codice civile in materia di filiazione, le quali risultano essere ormai inadeguate a regolare fenomeni recenti e complessi quali la fecondazione artificiale e le sue conseguenze. Certo è che questo problema non è stato affrontato dal legislatore del 2004.