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Nei secoli XII-XIII fiorì il formante più caratteristico della tradizione giuridica europea: la scientia iuris. A quella epoca la società post-feudale viveva un fortunato periodo di prosperità economica e rinascita culturale, che si suole definire “rinascimento medievale”. In questo clima di rinnovamento si avvertiva il bisogno di individuare uno schema generale che potesse identificare la cristianità occidentale e, al tempo stesso, fungere da modello paradigmatico dell'agire quotidiano.
Il modello alto-medievale, infatti, con la sua rigida organizzazione feudale, con i suoi riti e costumi di vassallaggio, con il radicarsi del principio della personalità del diritto - e con esso, delle consuetudini di origine barbarica -, appariva oramai inadeguato, poiché non era più in grado di descrivere ciò che accadeva nella vita quotidiana.
Il modello dell'antichità, d'altra parte, non era interamente riproponibile, vista la distanza temporale e spirituale dall'ordine proprio del mondo antico. Ciò nonostante, il mito di Roma domina mundi esercitò nella mentalità medievale un fascino irresistibile, tanto da produrre l'idea del Sacrum Imperium , vale a dire, dell'unificazione di tutti gli ordinamenti politici sotto la guida ed il potere unico dell'imperatore, con la conseguente aspirazione ad una legge unica comune a tutti i popoli riuniti sotto l'impero della cristianità.
La società e l'ordine medievali erano, chiaramente, del tutto diversi da quelli dell'impero romano antico: un “ritorno a Roma” in senso stretto non era nemmeno proponibile, e nessuno vi pensò mai; coloro che l'invocavano, appellandosi alla grandezza di Roma, volevano piuttosto esprimere quel bisogno di renovatio che scuoteva gli animi del tempo.
Sul piano politico, due furono i più importanti tentativi di rinnovazione: la formazione dell'impero carolingio (VIII-IX secolo d.C.), e quella dell'impero romano-germanico degli Ottoni (X secolo d.C.). Entrambi questi sforzi furono destinati al fallimento, non riuscendo in alcun modo a ricostituire l'unità politica dei territori un tempo sottoposti al dominio di Roma.
A cavallo tra il XII e il XIII secolo, l'impero romano-germanico appariva ormai frantumato in un insieme di piccole e grandi entità politiche - ordinamenti monarchici, comuni, feudi, signorie territoriali, corporazioni - tutte animate dal naturale desiderio di indipendenza. Dalla pluralità degli ordinamenti giuridici discendeva, quale inevitabile conseguenza, l'accentuato fenomeno del particolarismo giuridico. Ogni sistema giuridico era, poi, dotato di un proprio sistema di fonti normative; tra di esse spiccavano le consuetudini locali - espressione più lampante del graduale ritorno al principio della territorialità del diritto - e gli statuti comunali, dei piccoli codici attraverso cui le “città libere” decidevano il proprio assetto costituzionale, amministrativo e giudiziario, in assoluta autonomia.
La suggestiva idea dell' unum ius nell' unum imperium mal si conciliava con una tale situazione caratterizzata da un così spiccato particolarismo.
Date queste premesse, le aspirazioni all'unità, anche giuridica, dell'Europa cristiana, rischiavano dunque di restare frustrate.
A fugare questo rischio fu proprio la scientia iuris , la quale nacque non in seguito all'affermazione di un potere politico, bensì dalle lacune di esso. L'esperienza di civil law , comune a tutt'Europa, pose le proprie fondamenta su di una comunità di cultura: la nascita della scienza medievale del diritto coincide infatti con la fondazione della scuola giuridica di Bologna, ossia, con la fioritura dell'insegnamento universitario.
Fu a Bologna, grazie all'attività dottrinale dei Glossatori - così chiamati in ragione del fondamentale genere letterario in cui si concentrano i risultati del loro metodo scientifico: la glossa, cioè l'annotazione apposta al testo dal doctor che ne svolge la lettura in chiave esegetica -, che si prese per la prima volta ad analizzare la materia giuridica separandola coma scienza autonoma dalla retorica, cui era accorpata nelle sette arti liberali del trivio e quadrivio alto-medievali.
La scuola bolognese compì una scoperta che rivoluzionò il corso dell'esperienza giuridica italiana ed europea: la riesumazione e ricostituzione del corpus iuris civilis di Giustiniano, da secoli dimenticato, mortificato e avvilito dalla rozza cultura alto-medievale.
Il primo maestro che lesse in pubblico i testi giustinianei e divulgò il risultato dell'analisi svolta su di essi fu Irnerio - detto appunto lucerna iuris -, che la tradizione addita quale precursore e fondatore della scuola bolognese.
Fu impressionante l'accorrere di studenti desiderosi di ascoltare il maestro che ‘rivelava' questi testi misteriosi, che, tuttavia, ben presto si guadagnarono la fama di summa di tutta la legalitas sapientia . I quattro “dottori” discepoli di Irnerio, Bulgaro, Martino, Hugo e Jacopo, furono considerati tanto autorevoli da essere chiamati come consiglieri dell'imperatore nella dieta di Roncaglia (1158); essi divennero, a loro volta, dei capiscuola.
Frotte di studenti, provenienti da tutta Europa, vennero spontaneamente a Bologna, desiderose di poter assistere alle lecturae dei professori. Così nacque la prima universitas della storia: fu proprio lo studio del diritto, organizzato secondo basi scientifiche, a dar vita ad una struttura stabile – dotata di uffici, magistrature, statuti – sorta grazie alla spontanea associazione di scholares .
La risonanza dello studium del diritto fu tale che, già nei secoli XII e XIII, l'ordinamento universitario bolognese era articolato in due universitas : una dei Citramontani, composta dalle quattro nationes dei Lombardi, Toscani, Romani e Campani; l'altra degli Ultramontani, che raggruppava ben tredici nationes europee.
Questo successo fu un chiaro sintomo del bisogno, avvertito dalla società europea del Basso Medioevo, di regole e procedure, organizzate in un sistema unitario ed ordinato, che potessero risolvere ogni conflitto di interesse e rispondere adeguatamente alle varie esigenze avvertite da una comunità in evoluzione e trasformazione. Sul modello della scuola di Bologna sorsero presto diverse università dislocate nei principali centri dell'Europa continentale. Tali università non miravano a formare giuristi pratici, ma erano dirette alla costituzione di un ceto di dottori, che, a loro volta, si dedicasse all'insegnamento; il ciclo di studi terminava infatti con il conferimento della licentia docendi .
Le ragioni di un fenomeno tanto importante, e di dimensioni così imponenti, vanno ricercate nell'incontro tra lo straordinario “genio dell'epoca” ed un testo, il corpus iuris civilis , non solo quantitativamente in grado di soddisfare i bisogni di una società anche ben più articolata e complessa di quella medievale, ma anche dotato di una tendenziale completezza.
La consapevolezza di aver ereditato in blocco il risultato finale dello scibile giuridico romano indusse i Glossatori ad accostarsi ai testi giustinianei con un atteggiamento mentale di subordinazione ad un principio autoritario - del resto il “vincolo all'autorità” era un dogma tipico del pensiero scolastico e medievale. Essi trattarono il Digesto con assoluta reverenza e sacralità, come se quel “libro caduto dal cielo” - donum dei - contenesse non un diritto ma il diritto, emanato dall'imperatore romano-cristiano per ispirazione divina.
Tale diritto venne così collocato dai Glossatori al di fuori della storia, e ad esso fu attribuito quel carattere di assolutezza che lo rese intoccabile. Attraverso questa operazione mentale, un diritto di per sé sguarnito d'ogni autorità, acquistò quella legittimazione ufficiale tale per cui esso divenne immediatamente vigente ed applicabile.
I Glossatori, attraverso il loro attento lavoro di ricostruzione filologica ed sistematica, raggiunsero un altissimo livello di conoscenza dei testi giustineanei, e, animati com'erano da un sentimento d'ordine e unità, seppero venire a capo delle antinomie e delle contraddizioni, pure presenti nel testo, per presentare il corpus iuris come un sistema completo, logico e perfettamente organico.
Il risultato centrale dell'attività di Irnerio e i suoi discepoli, ebbe carattere squisitamente pratico: esso consistette nella trasformazione di un testo, antico di secoli e dimenticato, in una normativa vigente e suscettibile di immediata applicazione. Attraverso l'opera di interpretazione del testo, in chiave altamente libera e creativa, essi seppero adattare alle fattispecie concrete norme che in origine avevano una differente funzione, ricollegandovi scopi attuali che non possedevano di per sé. Si è parlato, a tale proposito, di un “malinteso produttivo”.
Fu così che il diritto romano divenne legge del presente e, col supporto del diritto canonico, costituì quel ius commune che si diffuse e prosperò in tutti gli ordinamenti giuridici europei fino alla fine del secolo XVIII, quale sistema giuridico sussidiario: allorquando il pluralistico e stratificato sistema delle fonti dei vari ordinamenti giuridici europei non sapeva dare una risposta alle esigenze della vita pratica, ecco che si ricorreva al ius commune per colmare ogni lacuna.
L'ennesima rivoluzione in campo giuridico, che si verificò nel secolo IX, sarà oggetto di discussione nella prossima tappa di questo viaggio fra le radici comuni della nostra Europa.Come avemmo modo d'illustrare nel precedente numero dedicato alle comuni radici europee, l'imperatore d'Oriente Giustiniano, nel VI secolo d.C., ordinò e realizzò una mastodontica compilazione di tutto il diritto romano vigente. Dall'epoca rinascimentale questa compilazione prese il nome di corpus iuris civilis ; di essa fanno parte: il Digesto, composto da estratti di opere dei grandi giureconsulti; il Codex , una raccolta di costituzioni imperiali; le Institutiones , un manuale elementare di diritto; le Novellae (constitutiones) , una raccolta di nuove costituzioni emanate da Giustiniano e dai suoi immediati successori.