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febbraio scorso anche l’Italia è pervenuta, con immenso
ritardo rispetto ad altri Paesi europei, all’approvazione di
una legge in materia di fecondazione artificiale (legge n. 40/2004).
Alla luce della situazione contingente, il legislatore italiano doveva
prendere una posizione, e lo ha fatto suscitando peraltro forti polemiche.
La raccolta di firme per il referendum, promossa dai Radicali ed appoggiata
da diversi partiti e singoli esponenti di opposizione e maggioranza,
si è conclusa lo scorso 29 settembre con un successo sorprendente:
erano sufficienti 2 milioni e mezzo di firme -500.000 per ogni singolo
quesito referendario-, ma presso la cancelleria della Corte di Cassazione
ne sono state depositate oltre 4 milioni. Entro dicembre verrà
controllata la loro validità, poi spetterà alla Consulta
pronunciarsi sulla costituzionalità del referendum. In ogni
caso si tratta di un risultato sintomatico.
Era inevitabile che si verificasse una spaccatura nel tessuto sociale
su temi che coinvolgono l’etica, la morale, la religione e che
toccano così profondamente le coscienze di ognuno di noi.
A distanza di otto mesi dalla promulgazione, però, si fa sempre
più strada, tra i politici appartenenti ad entrambi gli schieramenti,
la convinzione che si tratti di una legge imperfetta, che necessita
di essere rivista, almeno in alcune sue parti. Ebbene, una volta acquietati
gli animi dai fervori morali ed etici, ed esaminata la legge con maggior
freddezza, ci si rende pienamente conto che, anche sotto il profilo
strettamente tecnico e giuridico, essa, così come è
stata scritta, non può funzionare.
Cominciamo ad esaminarla partendo proprio dal titolo, che recita:
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Si tratta
di un termine recentissimo, adottato dal legislatore in luogo del
più comune fecondazione artificiale: l’aggettivo artificiale,
così poco rassicurante, è sparito lasciando il posto
all’avverbio medicalmente, che presuppone la presenza di una
patologia e dunque la necessità di una cura. All’articolo
1 si afferma infatti che queste tecniche servono a favorire la soluzione
di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana. Ora, assodato che tali tecniche svolgono
per il legislatore una finalità curativa e terapeutica, perché
allora non garantire l’accesso a chiunque ne abbia bisogno rendendole
pubbliche e a rimborso? Invece esse oggi possono essere praticate
da istituti privati e pubblici, iscritti in apposito registro, ma
soltanto a pagamento e con costi mediamente molto elevati. Questa
è una prima discriminazione.
Veniamo ora ai requisiti soggettivi richiesti per avere diritto all’accesso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: la legge, all’articolo
5, riserva tale diritto a coppie di maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi (…). È dunque preclusa la possibilità
di fare ricorso a queste tecniche alle coppie omosessuali. E tuttavia
una donna omosessuale potrebbe presentarsi per la richiesta d’accesso
alle tecniche in compagnia, poniamo, di un collega di lavoro, e, in
virtù di un accordo intervenuto preventivamente fra i due,
essi potrebbero benissimo fingersi una coppia stabilmente convivente.
Appare evidente come questa disposizione possa essere aggirata senza
particolari difficoltà.
Per quanto riguarda i diritti del nascituro, che la legge esplicitamente
garantisce nella norma d’apertura (art.1), il più importante
è sicuramente lo status di figlio legittimo o naturale, a seconda,
rispettivamente, che la tecnica di procreazione assistita sia esperita
da una coppia coniugata o convivente. Tale status, ex articolo 8,
sorge automaticamente con la nascita. In questo modo si crea una forte
disparità di trattamento tra i figli naturali concepiti grazie
alle tecniche di fecondazione artificiale e quelli concepiti naturalmente,
giacché per questi ultimi, in base alle norme del codice civile,
il riconoscimento non è mai automatico, né da parte
del padre, né da parte della madre; per il riconoscimento di
un figlio naturale, infatti, solitamente occorre un apposito atto
unilaterale di volontà. Questa norma si pone quindi in aperto
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, il quale afferma
il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini
di fronte alla legge.
Esistono poi rischi seri per la salute sia della donna che del nascituro.
La donna, infatti, nelle tecniche extrauterine subisce l’espianto
degli ovociti, procedura assai invasiva che può comportare
gravi rischi. Per di più, in conseguenza del divieto di crioconservazione
degli embrioni, la donna corre il rischio di doversi sottoporre più
volte all’espianto prima che l’operazione abbia esito
positivo -con pesanti ripercussioni sull’equilibrio psico-fisico
della donna stessa-, dato che le percentuali di riuscita con un solo
tentativo sono assai scarse. Per quanto concerne il nascituro basti
ricordare che vige l’obbligo di impiantare comunque gli embrioni
anche se affetti da malformazioni. Inoltre, gli embrioni creati –non
più di tre- vanno tutti impiantati nell’utero della madre,
ed il parto trigemellare, è noto, comporta un elevato rischio
di malformazioni o anomalie.
Per concludere va detto che il tema centrale di tutti i dibattiti
in auge qualche mese fa era il dilemma fra fecondazione omologa o
eterologa. In realtà si tratta di un problema privo di rilevanza
pratica: le tecniche in questione si sono evolute ed affinate al punto
da rendere necessaria la fecondazione eterologa solo in situazioni
estreme e rarissime. Al di fuori di questi casi limite, la fecondazione
eterologa è pressoché superflua.
La legge, peraltro, non ha dato risposta a quello che invece è
un problema serissimo: posto il divieto di creare e crioconservare
nuovi embrioni, che cosa ne sarà degli oltre 20.000 embrioni
crioconservati nei centri di medicina della riproduzione? Tenuto conto
che l’embrione è quel quid novi che, se impiantato nell’utero
materno, può dare origine ad una nuova vita umana, possiamo
permetterci di ignorarli?