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TNel febbraio scorso anche l’Italia è pervenuta, con immenso ritardo rispetto ad altri Paesi europei, all’approvazione di una legge in materia di fecondazione artificiale (legge n. 40/2004). Alla luce della situazione contingente, il legislatore italiano doveva prendere una posizione, e lo ha fatto suscitando peraltro forti polemiche.
La raccolta di firme per il referendum, promossa dai Radicali ed appoggiata da diversi partiti e singoli esponenti di opposizione e maggioranza, si è conclusa lo scorso 29 settembre con un successo sorprendente: erano sufficienti 2 milioni e mezzo di firme -500.000 per ogni singolo quesito referendario-, ma presso la cancelleria della Corte di Cassazione ne sono state depositate oltre 4 milioni. Entro dicembre verrà controllata la loro validità, poi spetterà alla Consulta pronunciarsi sulla costituzionalità del referendum. In ogni caso si tratta di un risultato sintomatico.
Era inevitabile che si verificasse una spaccatura nel tessuto sociale su temi che coinvolgono l’etica, la morale, la religione e che toccano così profondamente le coscienze di ognuno di noi.
A distanza di otto mesi dalla promulgazione, però, si fa sempre più strada, tra i politici appartenenti ad entrambi gli schieramenti, la convinzione che si tratti di una legge imperfetta, che necessita di essere rivista, almeno in alcune sue parti. Ebbene, una volta acquietati gli animi dai fervori morali ed etici, ed esaminata la legge con maggior freddezza, ci si rende pienamente conto che, anche sotto il profilo strettamente tecnico e giuridico, essa, così come è stata scritta, non può funzionare.
Cominciamo ad esaminarla partendo proprio dal titolo, che recita: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Si tratta di un termine recentissimo, adottato dal legislatore in luogo del più comune fecondazione artificiale: l’aggettivo artificiale, così poco rassicurante, è sparito lasciando il posto all’avverbio medicalmente, che presuppone la presenza di una patologia e dunque la necessità di una cura. All’articolo 1 si afferma infatti che queste tecniche servono a favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana. Ora, assodato che tali tecniche svolgono per il legislatore una finalità curativa e terapeutica, perché allora non garantire l’accesso a chiunque ne abbia bisogno rendendole pubbliche e a rimborso? Invece esse oggi possono essere praticate da istituti privati e pubblici, iscritti in apposito registro, ma soltanto a pagamento e con costi mediamente molto elevati. Questa è una prima discriminazione.
Veniamo ora ai requisiti soggettivi richiesti per avere diritto all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: la legge, all’articolo 5, riserva tale diritto a coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi (…). È dunque preclusa la possibilità di fare ricorso a queste tecniche alle coppie omosessuali. E tuttavia una donna omosessuale potrebbe presentarsi per la richiesta d’accesso alle tecniche in compagnia, poniamo, di un collega di lavoro, e, in virtù di un accordo intervenuto preventivamente fra i due, essi potrebbero benissimo fingersi una coppia stabilmente convivente. Appare evidente come questa disposizione possa essere aggirata senza particolari difficoltà.
Per quanto riguarda i diritti del nascituro, che la legge esplicitamente garantisce nella norma d’apertura (art.1), il più importante è sicuramente lo status di figlio legittimo o naturale, a seconda, rispettivamente, che la tecnica di procreazione assistita sia esperita da una coppia coniugata o convivente. Tale status, ex articolo 8, sorge automaticamente con la nascita. In questo modo si crea una forte disparità di trattamento tra i figli naturali concepiti grazie alle tecniche di fecondazione artificiale e quelli concepiti naturalmente, giacché per questi ultimi, in base alle norme del codice civile, il riconoscimento non è mai automatico, né da parte del padre, né da parte della madre; per il riconoscimento di un figlio naturale, infatti, solitamente occorre un apposito atto unilaterale di volontà. Questa norma si pone quindi in aperto contrasto con l’art. 3 della Costituzione, il quale afferma il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini di fronte alla legge.
Esistono poi rischi seri per la salute sia della donna che del nascituro. La donna, infatti, nelle tecniche extrauterine subisce l’espianto degli ovociti, procedura assai invasiva che può comportare gravi rischi. Per di più, in conseguenza del divieto di crioconservazione degli embrioni, la donna corre il rischio di doversi sottoporre più volte all’espianto prima che l’operazione abbia esito positivo -con pesanti ripercussioni sull’equilibrio psico-fisico della donna stessa-, dato che le percentuali di riuscita con un solo tentativo sono assai scarse. Per quanto concerne il nascituro basti ricordare che vige l’obbligo di impiantare comunque gli embrioni anche se affetti da malformazioni. Inoltre, gli embrioni creati –non più di tre- vanno tutti impiantati nell’utero della madre, ed il parto trigemellare, è noto, comporta un elevato rischio di malformazioni o anomalie.
Per concludere va detto che il tema centrale di tutti i dibattiti in auge qualche mese fa era il dilemma fra fecondazione omologa o eterologa. In realtà si tratta di un problema privo di rilevanza pratica: le tecniche in questione si sono evolute ed affinate al punto da rendere necessaria la fecondazione eterologa solo in situazioni estreme e rarissime. Al di fuori di questi casi limite, la fecondazione eterologa è pressoché superflua.
La legge, peraltro, non ha dato risposta a quello che invece è un problema serissimo: posto il divieto di creare e crioconservare nuovi embrioni, che cosa ne sarà degli oltre 20.000 embrioni crioconservati nei centri di medicina della riproduzione? Tenuto conto che l’embrione è quel quid novi che, se impiantato nell’utero materno, può dare origine ad una nuova vita umana, possiamo permetterci di ignorarli?