Statuto


COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

ART.1. È costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede in Gallarate l'associazione culturale "Le Formiche" L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza modificare il presente statuto. L'associazione è costituita in conformità al dettato dell'art. 5 del Dlgs 460/97. L'associazione è regolata dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle norme di legge in materia.

FINALITÁ E ATTIVITÁ

ART.2. L'associazione culturale "Le Formiche", più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica, aconfessionale e persegue nell'ambito del territorio nazionale finalità di carattere culturale e si impegna a svolgere esclusivamente le attività previste dal presente Statuto. In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità:

  1. favorire lo sviluppo della cultura;
  2. considerare il dialogo come lo strumento per confrontare idee, esperienze, punti di vista differenti, facendo salvo il rispetto reciproco fra le persone;
  3. promuovere iniziative che permettano a chiunque di sviluppare ed esprimere le proprie capacità artistiche e culturali;
  4. creare occasioni di incontro e di scambio culturale fra persone diverse.

ART.3. L'Associazione persegue i propri scopi con le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo:

  1. organizzare mostre di pittura, scultura, fotografia, fumetto, piccolo artigianato artistico, strumenti ed oggetti musicali;
  2. organizzare mostre dedicate alla storia culturale, economica e sociale;
  3. organizzare conferenze e convegni;
  4. organizzare presentazioni di libri;
  5. organizzare visite a città, mostre e/o musei;
  6. organizzare corsi e concorsi di letteratura, scrittura, fotografia, pittura, artigianato artistico;
  7. stampare, pubblicare e diffondere pubblicazioni dedicate a temi di carattere culturale.
  8. aderire a organismi con finalità simili, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, da utilizzarsi esclusivamente per perseguire i fini statutari

ART.4. Possono aderire all'Associazione tutti coloro abbiano compiuto il 18° anno di età, condividano gli scopi della stessa e vogliano impegnarsi per realizzarli. L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione della vita associativa. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante, designato dalla stessa con apposita deliberazione. Il riconoscimento della qualifica di socio è subordinato all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione di cui all'allegato B. L'accoglimento o il rigetto di tale domanda deve essere comunicato per iscritto; l'aspirante socio ha 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea contro il rigetto della sua domanda d'iscrizione

ART.5. Sono previsti i seguenti tipi di soci:

  1. soci fondatori;
  2. soci ordinari;
  3. soci onorari;

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci onorari sono persone alle quali l'Associazione vuole esprimere particolare riconoscenza e sono nominati dall'Assemblea ordinaria con votazione unanime su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo dei medesimi diritti degli altri Soci. Soci ordinari sono gli iscritti all'Associazione che non rientrano nelle categorie suddette. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzanti sostenitori tutte le persone, fisiche o giuridiche, che, condividendone gli ideali, diano un contributo alla stessa. Il Consiglio Direttivo può nominare benemeriti persone, fisiche o giuridiche, che abbiano fornito un particolare contributo alla stessa. I simpatizzanti sostenitori ed i benemeriti non sono tenuti ad osservare le norme statutarie e sono esclusi dai diritti riconosciuti ai soci.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

ART.6. I Soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o con delega di cui all'allegato C, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione.  Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono da considerarsi a titolo gratuito, salvo in caso di rimborsi spese preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART.7. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. recesso volontario;
  2. decesso;
  3. esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa;
  4. esclusione per indisciplina o comportamenti scorretti che costituiscono violazione delle norme di cui al presente Statuto;
  5. esclusione per inattività prolungata.

I provvedimenti di esclusione vengono deliberati dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo, e devono essere ratificati dall'Assemblea ordinaria durante la prima seduta successiva a tale provvedimento. In tale sede l'interessato dal provvedimento potrà presentare ricorso. In caso di ratificazione del provvedimento di esclusione, il socio contestato perderà tale qualifica a decorrere dalla delibera assembleare.

ORGANI SOCIALI

ART.8. Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
  4. il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica ricoperta, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

ART.9. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa viene convocata almeno una volta ogni anno in sede di approvazione del rendiconto economico finanziario. Essa può inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei Soci. Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente tramite invio di lettera non raccomandata a tutti i Soci con un anticipo di almeno quindici giorni sulla data della convocazione. La comunicazione deve contenere data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della seduta. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. La seduta è da ritenersi legalmente costituita in sede di prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.

In sede di seconda convocazione, l'Assemblea è da ritenersi legalmente costituita con la presenza di un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. Ad ogni Socio può essere affidata fino ad una singola delega da parte di altro Socio. Il voto è palese, salvo in caso di elezione di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché in caso di ratifica di provvedimenti di esclusione di uno o più Soci. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Le Assemblee straordinarie sono convocate esclusivamente in prima convocazione dal Presidente, cui è data in questo caso facoltà di avvalersi di ogni mezzo di comunicazione, con un anticipo di almeno tre giorni sulla data della convocazione.

La convocazione di un'Assemblea straordinaria è subordinata alla presenza di motivazioni che giustifichino l'utilizzo di un provvedimento di convocazione d'urgenza.  Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. La seduta è da ritenersi legalmente costituita in caso siano presenti la metà più uno dei Soci. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di tre quarti dei soci e il voto favorevole alla maggioranza dei presenti; per sciogliere l'Associazione e devolvere il patrimonio, occorre il voto favorevole di tre quarti dei soci. In sede di assemblea straordinaria non si accettano presenze per delega. Il voto sarà palese, salvo in caso di votazione di mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente o di altro membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Direttivo tutto.

ART.10. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. determinare la quota associativa ed il termine ultimo per il suo versamento;
  2. discutere ed approvare il rendiconto economico finanziario entro il 30 aprile dell'anno successivo ed il bilancio di previsione;
  3. prendere atto del programma generale di attività presentato dal Consiglio Direttivo;
  4. modificare l'ubicazione della sede;
  5. eleggere i membri del Consiglio Direttivo; eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri se le esigenze di gestione lo rendessero necessario;
  6. ratificare i provvedimenti di esclusione e decidere sui ricorsi eventualmente presentati dai Soci contestati;

ART.11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

  1. modifica dello Statuto;
  2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
  3. mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, di un membro del Consiglio Direttivo o del Consiglio Direttivo tutto.
  4. Supplire alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri in caso di mancata nomina degli stessi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso pone in essere ogni atto esecutivo non riservato per Statuto all'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure dai due terzi dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene tramite ogni tipo di mezzo di comunicazione almeno sette giorni prima della data prevista per la seduta. La comunicazione deve contenere data, ora e luogo dell'unica convocazione e ordine del giorno della stessa. La seduta è da ritenersi legalmente costituita qualora intervengano la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di deliberazione in merito a provvedimenti di esclusione il voto è segreto.

ART.13. Il Consiglio Direttivo ha un numero minimo di 3 componenti ed uno massimo di 9, eletti dall'Assemblea. Esso rimane in carica due anni ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

  1. attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso riservati;
  2. eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  3. predisporre il programma annuale di attività;
  4. assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro subordinato, fissandone mansioni, qualifica e retribuzione;
  5. conferire procure generali o speciali;
  6. ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  7. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
  8. valutare le domande di adesione di nuovi soci;
  9. discutere i provvedimenti di esclusione di soci.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. In caso di esaurimento di detta lista, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.14. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati che rappresentino l'Associazione dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa di ogni grado di giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri tramite procura generale o speciale. In caso di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli quindi alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica il Presidente è da ritenersi responsabile di tali provvedimenti. Il Presidente è affiancato da un Vice-presidente che collabora con lui e lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca. Il Presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

IL TESORIERE

ART.15. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione. Egli ha il compito di tenere costantemente aggiornati i libri contabili. Il tesoriere sovrintende al personale retribuito curando la regolarità del rapporto nei confronti degli obblighi di legge. Egli ha il compito di redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. In sede di stesura del bilancio di previsione egli è tenuto ad operare sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali per conto dell'Associazione, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo contestualmente al proprio insediamento. Ad ogni seduta del Consiglio Direttivo, in sede di comunicazione, al Tesoriere è fatto obbligo di mostrare ai Consiglieri i libri contabili, nonché di illustrare l'andamento finanziario dell'Associazione.

IL SEGRETARIO

ART.16. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria. Egli è tenuto alla trascrizione degli stessi sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci. Il Segretario è tenuto a redigere e mantenere aggiornato un registro dei soci. Egli è altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (SE NOMINATO)

ART.17. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre persone elette dall'Assemblea non obbligatoriamente facenti parte l'Associazione. Il Collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori verifica semestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e redige annualmente una relazione scritta da presentare all'Assemblea. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere nell'apposito libro. L'elezione di una persona estranea all'Associazione a membro del Collegio dei Revisori dei Conti è subordinata alla presentazione della sua candidatura a tale carica da parte di un decimo dei Soci.

In caso di mancata nomina, i compiti del Collegio dei revisori dei conti sono svolti dall'Assemblea appositamente convocata. Il compito di stendere la relazione annuale è affidato dall'Assemblea ad una apposita commissione formata da tre Soci. La carica di membro del Collegio dei Revisori e di membro dell'apposita commissione sostitutiva eventualmente nominata è incompatibile con ogni e qualsiasi altra carica elettiva ricoperta all'interno dell'Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (SE NOMINATO)

ART.18. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di giudicare su eventuali ricorsi da parte di soci contro provvedimenti del Consiglio Direttivo, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio per controversie interne all'Associazione. In questo caso la decisione del Collegio dei Probiviri è da considerarsi inappellabile. Il Collegio dei Probiviri ha altresì il compito di prendere decisione urgente sulla esclusione dei soci deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione.

In questo caso la decisione è appellabile alla prima Assemblea utile. In attesa della discussione dell'appello il socio che ne ha presentato richiesta è da considerarsi sospeso dai diritti e dalle attività sociali. In caso di mancata nomina i compiti del Collegio dei Probiviri sono svolti dall'Assemblea appositamente convocata.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.19. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta ogni anno, entro e non oltre il 30 Aprile, all'Assemblea convocata in apposita seduta, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le spese suddivise per capitoli e voci analitiche. Contestualmente è compito del Consiglio Direttivo presentare all'Assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Entro 60gg. dall'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti presenta la propria relazione annuale. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi sul rendiconto economico finanziario e sul bilancio di previsione mediante voto a maggioranza. Essa è altresì chiamata a prendere atto della relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il rendiconto economico finanzia, il bilancio preventivo e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sono conservati agli atti e sono disponibili per la consultazione da parte dei soci, dietro richiesta scritta dell'interessato.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART.20. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi degli aderenti;
  3. contributi dei simpatizzanti;
  4. contributi di privati;
  5. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti o attività;
  6. contributi di organismi internazionali;
  7. donazioni e lasciti testamentari;
  8. rimborsi derivanti da convenzioni;
  9. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

ART.21. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

  1. beni mobili o immobili;
  2. donazioni, lasciti o successioni;
  3. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici o privati;
  4. accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Non è data facoltà ai soci di richiedere la restituzione delle quote e degli eventuali contributi versati in favore dell'Associazione fino all'eventuale scioglimento della stessa. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

MOZIONI DI SFIDUCIA

ART.22. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono passibili di provvedimenti di sfiducia. I provvedimenti di sfiducia devono essere presentati da almeno i tre decimi dei Soci, con comunicazione scritta da inviare al Presidente e per conoscenza all'interessato dal provvedimento. L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare in merito. In caso di approvazione del provvedimento di sfiducia, il Socio interessato decade dalla carica ed è interdetto dalla candidatura a ogni e qualsiasi carica sociale sino al termine della legislatura successiva.

QUOTE ASSOCIATIVE

ART.23. L'Assemblea ordinaria determina annualmente le quote associative per tutti i soci. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, radiazione o decesso di un socio, la quota da questi versata rimane di proprietà dell'Associazione.

MODIFICHE STATUTARIE

ART.24. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea riunita in forma straordinaria. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie sono approvate con il voto a maggioranza dei tre quarti dei soci.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.25. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea riunita in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento è obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente ad altre organizzazioni operanti nel medesimo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

REGOLAMENTO INTERNO

ART.26. Le norme di funzionamento e di esercizio dell'Associazione potranno essere disciplinate con un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea riunita in forma ordinaria.

NORMA FINALE

ART.27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno, si fa riferimento alle esistenti norme legislative in materia (legge 266/91, legge regionale 22/93, Decreto legislativo 460/97) nonché alle norme del Codice Civile.

Gallarate, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Carlo Bonomi